"le Fraschette" campo di internamento
per "stranieri indesiderabili" e rifugiati
Il Campo Fraschette dopo la guerra ricostruito , con lunghe baracche in muratura e delimitato da una muraglia con torrette perimetrali e torri centrali di guardia. Era dotato di uno spaccio, dell’infermeria, di una biblioteca, dell’ufficio postale, della chiesa e perfino di una piscina.
Le testimonianze di internati trasferiti da altri campi e i ricordi di alcuni poliziotti in servizio affermano che era pulito, ordinato, ben curato dal personale di guardia e da alcuni internati che collaboravano nella pulizia, nella manutenzione e nella cura del verde. Tutto ciò traspare anche dall’unico e breve filmato della “Settimana Incom” del 17 marzo 1949 intitolato “Alatri il Campo dei profughi delle Fraschette”.
Ma al
suo interno doveva essere rispettata una rigida disciplina, su cui vigilavano i
poliziotti armati sempre di guardia.
Nelle
Istruzioni di Polizia Militare in data 16 settembre 1947, (Busta 88, Fasc. 69),
è riportato che nessuno estraneo poteva accedere al Campo se non con speciale
autorizzazione, gli internati non dovevano aver contatti con borghesi se non
per giustificati motivi, il corpo di guardia doveva essere sempre saldamente
presidiato. Nella notte gli internati dovevano essere rinchiusi nelle camerate,
se trovati fuori camerata e il loro aspetto mostrava intenti aggressivi si poteva
far fuoco.
Un rapporto del 15.8.1947 inviato
dall’Ispettorato Guardia di Pubblica Sicurezza del Min.Interno all’Ispettorato
Generale del Corpo GG.P.S., riferisce che a Fraschette vi erano 127 agenti,
tutti armati di moschetto mod. 1891 e con in dotazione anche 10 mitra Beretta e
2 mitragliatrici. Non tutti gli uomini avevano in dotazione la pistola, e anche
le munizioni erano scarse.
In tale contesto si registravano,
però, forti tensioni tra la popolazione e i poliziotti, come riportato nel rapporto
del 19.8.1947 a firma del tenente di P.S. Welko Carbonetti che descrive gli
incidenti tra agenti in libera uscita e alcuni cittadini di Alatri (compresi il
sindaco e il vicesindaco).
Nonostante ciò molti agenti si
sono integrati, hanno fatto amicizia, si
sono sposati, e si sono stabiliti in Alatri.
Sugli internati, invece, i ricordi degli abitanti di
Alatri sono molto vaghi e incerti, vi è memoria solo degli “apolidi” che a
piedi raggiungevano Alatri avvolti dai loro lunghi pastrani neri. Ma il campo,
ad esempio nel novembre del 1947, ospitava 13 greci, 8 francesi, 2 finlandesi,
3 egiziani, 3 di Danzica, 1 danese, 1 colombiano, 1 cinese, 35 cecoslovacchi, 3
brasiliani, 4 bulgari, 1 boliviano, 3 belgi, 54 austriaci, 7 americani, 15
altoatesini, 20 albanesi, 1 abissino, 1 honduregno, 3 inglesi, 3 iraniani, 3
libici, 3 lituani, 2 norvegesi, 4 olandesi, 2 ebrei, 80 polacchi, 1 portoghese,
27 romeni, 2 siriani, 40 sovietici, 19 spagnoli, 1 svedese, 17 svizzeri, 10
turchi, 50 ungheresi, 150 iugoslavi (serbi, croati e giuliani). I tedeschi erano
infine 698.
Alla fine degli
anni quaranta al Campo c’era un viavai di delegazioni straniere, Fraschette era
al centro dell’attenzione e di esso si parlava sui giornali, in Parlamento e nel
Consiglio Comunale.Anche
Don Capone ricorda la dura disciplina mantenuta giorno e notte da militari
armati che vigilavano per evitare fughe, per questo il Campo era protetto da
reticolati di filo spinato e diviso a metà da un lungo muro che separava il “Campo1”,
destinato ai più pericolosi, che non potevano uscirne mai, dal “Campo 2” destinato a internati a cui era
consentito anche di uscire e raggiungere il centro abitato.
Nella
primavera del 1950 la diplomazia italiana era stata chiamata ad affrontare il
problema degli internati tedeschi rimasti nei campi di Fraschette e di Farfa
Sabina. La stampa tedesca aveva pubblicato numerosi articoli in cui i due campi
erano descritti come veri e propri lager in cui venivano gettati cittadini
germanici incolpevoli, sottoposti senza ragione a violenze e privazioni
materiali. Tali notizie avevano prodotto un certo turbamento nell’opinione
pubblica.
In
mancanza di una regolare rappresentanza diplomatica a Roma, il governo tedesco avviava
i primi passi presso le autorità italiane attraverso una propria persona di
fiducia in Italia. La scelta tedesca cadde sul conte Giovanni von Planitz, che
nel maggio 1950 fu accreditato presso il Ministero dell’Interno e della Difesa
della Repubblica italiana come “Incaricato speciale del Governo tedesco
federale”, con l’incarico di responsabile della cura degli interessi degli
internati tedeschi in Italia. Avvocato di origini tedesche, ma ufficiale in
congedo dell’esercito italiano, il conte Von Planitz aveva iniziato ad operare
fin dall’inizio dell’anno per il rimpatrio dei cittadini germanici internati a
Fraschette.
Nello
stesso periodo (inizio degli anni 50) quando l’I.R.O. (International
Refugee Organisation) stava chiudendo i propri campi cominciarono ad
arrivare i polacchi, cecoslovacchi e ungheresi di origine tedesca espulsi dai
rispettivi paesi, nonché un nuovo flusso di oppositori dei regimi comunisti. Nei
campi d'internamento sotto l'amministrazione italiana passarono moltissimi
ustascia e militari austro-germanici, che nel tempo godettero dell'assistenza
di monsignor Hudal e di padre Draganovic.
Il direttore del Comitato austriaco della Pontificia
Commissione Assistenza, Mons. Halois Hudal prestò particolare attenzione al
problema degli internati austriaci e tedeschi raccolti nei campi di Alatri e di
Farfa Sabina. Nell’agosto 1947, scrisse al Ministro dell’Interno Mario Scelba
per condannare le condizioni in cui si trovavano gli internati e, pur
dichiarandosi convinto che le autorità italiane avessero fatto il possibile,
suggeriva però di trasferire i prigionieri tubercolosi, di separare i ragazzi
di 15-16 anni dagli uomini, di soccorrere quelli provenienti dai Sudeti, abbandonati
da tutti, e anche di integrare il
cibo.
Nell’ottobre
successivo si rivolse ai propri superiori in Vaticano per perorare il rimpatrio
dei prigionieri dai due campi. Nel marzo 1949 Hudal aiutò con denaro
l’SS-Sturmbannführer Borante Domizlaff, processato e assolto nel luglio 1948
nel processo Kappler, e internato poi a Fraschette (“Inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti” istituita con legge 15 maggio 2003, n. 107)
Quando il Pontefice autorizzò la formazione della Pontificia
Commissione Assistenza per i profughi, gli fu affidata la direzione del
comitato per gli austriaci, attivo sino al 1950. Poiché questi ultimi erano
poco numerosi, continuò a occuparsi anche dei tedeschi imprigionati nei campi di
Fraschette e di Farfa. In proposito premette sull'American National Catholic
Welfare Conference e sulla Segreteria di stato vaticana per ottenerne la
liberazione. L'episcopato tedesco e la stampa italiana lo accusarono apertamente di adoperarsi per liberare
criminali di guerra come Kappler e Reder, da lui ripetutamente visitati.
Padre Stjepan Draganovic si interessò di far partire i propri
compatrioti croati, invocando il loro integerrimo anticomunismo. Ancora nel
1951 trattava con le autorità di polizia per far imbarcare a Genova 150 croati,
che voleva mandare in Bolivia.
Nel
libro “Edoardo Facchini”, Don
Giuseppe Capone, che a quel tempo sostituiva il cappellano militare, lo ricorda
perfettamente”: “…Un sacerdote croato che
si diceva essere perseguitato da Tito, contro il quale aveva scritto un ben
documentato libro “Tito senza maschera”, una sera si era presentato in Seminario
per passarvi la notte: era atteso – mi diceva – al Campo Fraschette alle ore
antelucane del giorno successivo. Mi pregò di tenere segreta quella venuta, perché
poi mi avrebbe spiegato. (…) Era il padre Krusnoslav Stjepan Draganovic., mons.
Facchini lo aveva conosciuto quando si prodigava per i Croati del precedente
campo e disse che forse veniva ancora per i suoi compatrioti, ma questa volta
per visite di tutt’altro tipo. (…) Quella mattina rinunciai a capire ,(…) oggi
però viene fuori che a fare la spola da Genova a Roma , tra un ufficio aperto
in Albano tra la delegazione argentina e gli uffici romani della Croce Rossa
per procurare documenti falsi c’era il P. Draganovic sulla cui attività a
favore dei criminali di guerra il Secolo XXIX ha pubblicato il testo del
rapporto del Foreign Office nel quale si dice
che il prete, definito la mente che sta dentro l’organizzazione ustascia in Italia,
interveniva ripetutamente e vigorosamente al quartier generale della Croce
rossa Internazionale di Roma nel tentativo di influenzare la graduatoria dei
profughi croati.(…). E sembra che al Dott. Draganovic siano stati accordati
strumenti di natura officiosa che gli consentivano di recarsi di persona ai
campi per consultare i vari leader ustascia” ( Adista n° 65 , 20 settembre
2003).(…)Padre Draganovic, venne anche una seconda e terza volta, con lo stesso rituale e la
stessa segretezza.”
Negli anni
1953-1955 diminuì notevolmente il numero di internati tedeschi mentre non
risultano presenti internati austriaci, ma aumentò la presenza di “profughi d’oltre
Cortina”. Nel 1956 infine gli Iugoslavi erano ben 464 su 615
Ordine del giorno n. 1
L’ordine e la disciplina, fondamento di ogni benessere nella vita di associazione, deve essere ottenuta e mantenuta nel Campo con ogni mezzo, non escluso, ove occorre l’uso delle armi.
Gli internati, in particolare, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
Art. 1°) Assoluta e pronta obbedienza a tutti gli ordini degli elementi della Forza Pubblica (Polizia e Carabinieri) addetti al Campo, in qualsiasi forma ed in qualsiasi tempo venissero dati.
Gli ordini non si discutono: si eseguono e, ove si ritengono ingiusti, potrà essere presentato reclamo al Direttore del Campo.
Art. 2°) Devono tenere contegno corretto e rispettoso verso il Capo Campo ed i Capi Stanza (rappresentanti di gruppo) che godono di poteri disciplinari sui propri amministrati e devono loro obbedienza per quanto concerne le funzioni relative alla carica alla quale sono stati eletti.
Art. 3°) Non devono detenere o portare armi ed altri strumenti atti ad offendere, senza speciale permesso del Direttore.
Art. 4°) Non devono avvicinarsi a meno di 3 (tre) metri dal reticolato interno che segue la linea del muro di recinzione (Le sentinelle daranno in tal caso “l’Alto là” e potranno sparare un colpo in aria seguito da scarica sulla persona, ove l’internato o gli internati non obbedissero prontamente.
Art. 5°) Non devono uscire dal recinto sullo stradale centrale per nessun motivo se non accompagnati da un agente di P.S. (Gli internati addetti ai vari servizi interni ed esterni potranno passare dal varco autorizzato e saranno provvisti di speciale permesso e di una fascia bianca al braccio sinistro per segno di riconoscimento
Le sentinelle potranno far fuoco su quanti non si attenessero a questa prescrizione.
Art. 6°) Dopo la ritirata nessuno internato potrà circolare nel Campo se non accompagnato da un agente di P.S.
Su coloro che saranno sorpresi durante le ore notturne (dalla ritirata alla sveglia) fuori del recinto di filo spinato, le sentinelle faranno immediatamente e direttamente fuoco senza alcun preavviso.
Art. 7°) Gli internati non possono vendere, barattare e pignorare effetti di vestiario ed altro fornito dall’Amministrazione.
Art. 8°) Non possono effettuare spostamenti da un gruppo ad un altro o apportare variazioni a quanto stabilito dalla Direzione, senza permesso del Capo Gruppo.
Art. 9°) Non devono imbrattare o altrimenti deteriorare i muri, i mobili, il vestiario, gli effetti letterecci e ogni oggetto fornito dall’amministrazione.
Art. 10°) Non devono schiamazzare o provocare altri rumori fastidiosi durante le ore di riposo (dopo il silenzio)
Art. 11°) Non possono spedire ricevere corrispondenza o pacchi se non per tramite dell’Ufficio postale del Campo.
Art. 12°) Non possono detenere denaro oltre la specie e il quantitativo che sarà stabilito dalla Direzione del Campo.
Art. 13°) Non devono ubriacarsi.
Art. 14°) Non devono giocare d’azzardo.
Art. 15°) Devono osservare l’orario ed eseguire i segnali che verranno dati con la tromba.
Art. 16°) Devono il saluto al Direttore e al Comandante del Campo, al Rev. Cappellano.
Art. 17°) L’inosservanza ad una delle prescrizioni sopraindicate comporta, a seconda della gravità dell’azione od omissione commessa, e dei precedenti dell’internato, una o più tra le seguenti punizioni disciplinari:
1) Richiamo
2) Consegna in camerata (semplice)
3) Consegna con obbligo del lavoro non retribuito (rigore)
4) Prigione semplice (cella)
5) Prigione di rigore (cella con isolamento a pane e acqua)
Art. 18°) Eventuali episodi di rissa fra internati saranno repressi con la forza: i rissanti subiranno un processo disciplinare e saranno puniti.
Art. 19°) Coloro che commettessero azioni contemplate come reati dal Codice Penale o dalle altre leggi penali dello Stato saranno tradotti alle carceri e denunziati ai tribunali della Repubblica.
Art. 20°) Qualsiasi tentativo di evasione comporta pericolo di vita avendo le sentinelle ricevuto ordine di far fuoco su quanti tentassero isolatamente o in gruppo di allontanarsi dal Campo.
Coloro che dopo l’evasione saranno catturati non saranno più ammessi alla vita associativa del Campo e rimarranno fino alla data di liberazione chiusi in camerone di sicurezza.
Fraschette di Alatri li 15 settembre 1947
IL DIRETTORE DEL CAMPO
(Dott. Girolamo Lacquaniti)
Gli internati, in particolare, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
Art. 1°) Assoluta e pronta obbedienza a tutti gli ordini degli elementi della Forza Pubblica (Polizia e Carabinieri) addetti al Campo, in qualsiasi forma ed in qualsiasi tempo venissero dati.
Gli ordini non si discutono: si eseguono e, ove si ritengono ingiusti, potrà essere presentato reclamo al Direttore del Campo.
Art. 2°) Devono tenere contegno corretto e rispettoso verso il Capo Campo ed i Capi Stanza (rappresentanti di gruppo) che godono di poteri disciplinari sui propri amministrati e devono loro obbedienza per quanto concerne le funzioni relative alla carica alla quale sono stati eletti.
Art. 3°) Non devono detenere o portare armi ed altri strumenti atti ad offendere, senza speciale permesso del Direttore.
Art. 4°) Non devono avvicinarsi a meno di 3 (tre) metri dal reticolato interno che segue la linea del muro di recinzione (Le sentinelle daranno in tal caso “l’Alto là” e potranno sparare un colpo in aria seguito da scarica sulla persona, ove l’internato o gli internati non obbedissero prontamente.
Art. 5°) Non devono uscire dal recinto sullo stradale centrale per nessun motivo se non accompagnati da un agente di P.S. (Gli internati addetti ai vari servizi interni ed esterni potranno passare dal varco autorizzato e saranno provvisti di speciale permesso e di una fascia bianca al braccio sinistro per segno di riconoscimento
Le sentinelle potranno far fuoco su quanti non si attenessero a questa prescrizione.
Art. 6°) Dopo la ritirata nessuno internato potrà circolare nel Campo se non accompagnato da un agente di P.S.
Su coloro che saranno sorpresi durante le ore notturne (dalla ritirata alla sveglia) fuori del recinto di filo spinato, le sentinelle faranno immediatamente e direttamente fuoco senza alcun preavviso.
Art. 7°) Gli internati non possono vendere, barattare e pignorare effetti di vestiario ed altro fornito dall’Amministrazione.
Art. 8°) Non possono effettuare spostamenti da un gruppo ad un altro o apportare variazioni a quanto stabilito dalla Direzione, senza permesso del Capo Gruppo.
Art. 9°) Non devono imbrattare o altrimenti deteriorare i muri, i mobili, il vestiario, gli effetti letterecci e ogni oggetto fornito dall’amministrazione.
Art. 10°) Non devono schiamazzare o provocare altri rumori fastidiosi durante le ore di riposo (dopo il silenzio)
Art. 11°) Non possono spedire ricevere corrispondenza o pacchi se non per tramite dell’Ufficio postale del Campo.
Art. 12°) Non possono detenere denaro oltre la specie e il quantitativo che sarà stabilito dalla Direzione del Campo.
Art. 13°) Non devono ubriacarsi.
Art. 14°) Non devono giocare d’azzardo.
Art. 15°) Devono osservare l’orario ed eseguire i segnali che verranno dati con la tromba.
Art. 16°) Devono il saluto al Direttore e al Comandante del Campo, al Rev. Cappellano.
Art. 17°) L’inosservanza ad una delle prescrizioni sopraindicate comporta, a seconda della gravità dell’azione od omissione commessa, e dei precedenti dell’internato, una o più tra le seguenti punizioni disciplinari:
1) Richiamo
2) Consegna in camerata (semplice)
3) Consegna con obbligo del lavoro non retribuito (rigore)
4) Prigione semplice (cella)
5) Prigione di rigore (cella con isolamento a pane e acqua)
Art. 18°) Eventuali episodi di rissa fra internati saranno repressi con la forza: i rissanti subiranno un processo disciplinare e saranno puniti.
Art. 19°) Coloro che commettessero azioni contemplate come reati dal Codice Penale o dalle altre leggi penali dello Stato saranno tradotti alle carceri e denunziati ai tribunali della Repubblica.
Art. 20°) Qualsiasi tentativo di evasione comporta pericolo di vita avendo le sentinelle ricevuto ordine di far fuoco su quanti tentassero isolatamente o in gruppo di allontanarsi dal Campo.
Coloro che dopo l’evasione saranno catturati non saranno più ammessi alla vita associativa del Campo e rimarranno fino alla data di liberazione chiusi in camerone di sicurezza.
Fraschette di Alatri li 15 settembre 1947
IL DIRETTORE DEL CAMPO
(Dott. Girolamo Lacquaniti)
Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Affari Generali e Riservati, Categoria Massime I/4, Istruzioni di polizia militare, Busta 88, Fascicolo 69
dal libro "le Fraschette di Alatri da campo di concentramento a centro raccolta rifugiati e profughi" di Costantini e Figliozzi